Dal 18 ottobre entreranno in vigore le nuove linee guida per lo svolgimento delle manifestazioni sportive, su tutte spicca l’obbligo del green pass anche per i piloti.
Testo: Federmoto.it
Entreranno in vigore il 18 ottobre 2021 le nuove disposizioni approvate dal Consiglio Federale con delibera n.190 del 1 ottobre 2021 che hanno recepito quanto disposto dalle Linee Guida del Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 6 agosto 2021 e in ottemperanza di quanto previsto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 marzo 2021, il decreto-legge 22 aprile n. 52 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021 n. 87, il decreto-legge n. 105 del 23 luglio 2021, il decreto-legge 6 agosto 2021 n. 111 e il decreto-legge n. 139 dell’ 8 ottobre 2021.
Il Protocollo Sanitario Unico (normativa per l’organizzazione), da utilizzare in combinazione con le nuove Linee Guida (normativa per l’attività), oltre a recepire le nuove indicazioni del Dipartimento dello Sport del Consiglio dei Ministri per la sicurezza e la prevenzione nell’organizzazione di eventi e manifestazioni sportive, recepisce ed introduce anche l’obbligo di certificazione verde “Green Pass”, oltre che per gli spettatori anche per tutti i partecipanti (Team, Atleti, Tecnici Sportivi, Medici e Fisioterapisti, Accompagnatori, Meccanici, Personale della Federazione, Ufficiali di Gara, Addetti al Percorso, Cronometristi, Personale addetto all’Antidoping, Personale sanitario del Soccorso) e gli accreditati (professionisti dei media, giornalisti, fotografi, operatori radio-TV, social media, staff dell’organizzazione, volontari, personale di supporto, Forze dell’Ordine, fornitori, guest, ospiti, autorità). La sintesi delle procedure di prevenzione sono racchiuse nel seguente schema:
Sintesi-procedure-di-prevenzione-Covid19-FMI
Questi i documenti che entreranno in vigore dal 18 ottobre 2021:
Protocollo Sanitario Unico per l’Organizzazione degli Eventi Sportivi Motociclistici della FMI
Sono già in vigore invece le normative contenute nel nuovo Decreto Legge “Capienze” n.139 dell’8 ottobre 2021 che dispongono, relativamente alla presenza del pubblico negli eventi e manifestazioni sportive, quanto segue:
La capienza consentita può essere:
in zona bianca, non superiore al 75% di quella massima autorizzata all’aperto e al 60% in impianti al chiuso (coperti);
in zona gialla, non superiore al 50 % di quella massima autorizzata all’aperto e al 35% in impianti al chiuso (coperti);
Le percentuali massime di capienza si applicano a ciascuno dei settori dedicati alla presenza del pubblico nei luoghi di svolgimento degli eventi e competizioni sportive;
In base all’andamento epidemiologico, in zona bianca o in zona gialla, tale capienza può essere modificata dal Sottosegretario con delega in materia di Sport, sentito il Ministero della Salute.
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